Comma 29

Intanto ecco il link al testo più volte emendato.

Poi, la discussione sul famoso Comma 29:

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

La IX Commissione, esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo del disegno di legge recante: «Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali» (n. 1415-B Governo),

premesso che:

  • il testo approvato dal Senato reca modifiche al comma 29 dell’articolo 1, in base alle quali si precisa che i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica sono compresi nell’ambito dei siti informatici ai quali è esteso l’obbligo di rettifica delle informazioni ritenute non veritiere o lesive della reputazione dei soggetti coinvolti, mediante la pubblicazione, entro quarantotto ore dalla richiesta, delle dichiarazioni o rettifiche con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono;
  • la formulazione del testo, come modificato dal Senato, non esclude il rischio, già evidenziato nel parere espresso dalla Commissione sul disegno di legge in prima lettura presso la Camera dei deputati, che l’obbligo di rettifica ricada, per la generalità dei siti informatici, piuttosto che sugli autori dei contenuti diffamatori, sui gestori di piattaforme che ospitano contenuti realizzati da terzi, i quali, in considerazione del volume dei contenuti ospitati dalla piattaforma, non sarebbero in grado di far fronte a tale obbligo;
  • occorre invece ribadire l’esigenza che l’obbligo di rettifica, di cui all’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, come modificato dal comma 29 dell’articolo 1 del disegno di legge in esame, sia riferito esclusivamente ai giornali e periodici diffusi per via telematica e soggetti all’obbligo di registrazione di cui all’articolo 5 della citata legge n, 47 del 1948;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

alla lettera a) del comma 29 dell’articolo 1, capoverso, sostituire le parole: «ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica» con le seguenti: «che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all’obbligo di registrazione di cui all’articolo 5»;

conseguentemente,

alla lettera d) del medesimo comma, capoverso, sostituire le parole: «, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica», ovunque ricorrano, con le seguenti: «che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all’obbligo di registrazione di cui all’articolo 5»;

alla lettera e) del medesimo comma, capoverso, sostituire le parole: «, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica» con le seguenti: «riconducibili a giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all’obbligo di registrazione di cui all’articolo 5».

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Ora, qualcuno potrebbe gioire del fatto che la modifica proposta in Commissione sia volta ad escludere i siti nella loro totalità e riguardi invece solo le versioni elettroniche dei giornali variamente intesi (soggetti all’obbligo di registrazione di cui all’articolo 5 della citata legge n, 47 del 1948).

Ma qui si sta parlando di obbligo di rettifica su richiesta entro 48 ore.
Cioè, su richiesta dell’interessato (e non dell’autorità giudiziaria), entro 48 ore, i giornali devono rettificare quel che scrivono.
E badate che rettificare non significa obbligo di aggiungere o citare un testo della controparte, ma di cambiare l’originale, almeno stando al Sabatini-Coletti.

Sinceramente non so se quei coglioni che hanno gioito della presunta esclusione del blog, si rendano conto.
Spero di no.

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Immagine da GOTTARDO, Alessandrohttp://www.ilpost.it/files/2012/06/Runner-Worls-Bandit.jpg

Autore: eDue

Bieco illuminista

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